ELENCO CRONOLOGICO DEI PRESIDENTI DELL'ASSOCIAZIONE A.MA.RE.

 

 

1993 - Roberto Belli e Eugenio Bruschi

1994 - Lucio Mattei

1995 - Carla Rizzi Mattei

1996 - Aldo Pacciarini

1997 - Rossella Sartori Bianchi

1998 - Dagmar Marsoner Testerini

1999 - Michele Gambuli

2000 - Carla Rizzi Mattei

2001 - Romanella Gentili Bistoni

2002 - Mario Brilli

2003 - Giulio Chiarioni

2004 - Donatello Torrioli

2005 - Antonio Moni

2006 - Domenica Iolanda Zanchi Fiorucci

2007 - Stefania Mari-Baschetti Sorchi

2008 - Anna Maria Giacalone Rossi

2009 - Sauro Anniboletti

2010 - Anna Maria Pacciarini

2011 – Maria Grazia Marchili Grasso

2012 - Ciro Trani

2013 - Ciro Trani

2014 - Carla Boni

2015 - Carla Boni

2016 - Giuseppina Bacinelli

2017 - Corrado Campanelli

2018 - Nizar Nayef

2019 - Carlo Paladino

2020 - Carlo Paladino

2021 - Carlo Paladino

2022 - Patrizia Montagnini

2023 - Patrizia Montagnini

 

 

 

 

Il 17 giugno 2019 alle ore 17.00 i soci dell'Associazione si sono riuniti per l'approvazione dello

Statuto Associativo onde adeguarlo alle direttive della legge n.177/2017 sulle Associazioni di

Volontariato appartenenti al Terzo Settore, Statuto che viene di seguito pubblicato.


STATUTO

“AMARE” si è costituita a Perugia il 23 Novembre 1992 con il consenso del notaio Francesco Alberti di fronte a 10 comparenti: Roberto Belli, Luciano Giombini, Fabrizio Domenico Mastrangeli, Dante Testerini, Vittorio Migliorati, Enzo Migliorati, Bruno Di Lorenzi, Paolo Piccini, Luigi Panelli.

ART. 1) COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore) e ss.mm.i. l'Associazione denominata A.MA.RE. - Associazione Malattie Renali - Organizzazione di Volontariato in sigla denominata A.MA.RE. ODV. L'Associazione, quale Organizzazione di Volontariato, già iscritta nel Registro Regionale della Regione Umbria al n. 395 con Determina Dirigenziale n. 3785 del 26 maggio 1999, provvederà ad iscriversi nel Registro Nazionale del Terzo Settore - Sezione "Organizzazioni di Volontariato", al momento della sua istituzione.

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale in Città di Castello, in Via Luigi Angelini, 10 presso l'Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale di Città di Castello ed ha durata a tempo indeterminato. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative e sezioni locali. La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO - DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITA'

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi, di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. In particolare l'Associazione ha come scopo la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle competenti istituzioni sul problema delle malattie renali nei suol vari aspetti, onde contribuire allo sviluppo delle strutture socio-sanitarie e al miglioramento delle condizioni di vita dei nefropatici. L'Associazione esercita, sempre in favore dei malati renali e delle malattie renali, le seguenti attività di interesse generale, con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L 28 Marzo 2003, n. S3 e Ss.mm.il, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al richiamato art. 5 comma 1;

- beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L 19 Agosto 2016, n. 166, e ss.mm.ili, o erogazione di denaro, beni o servizi, a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del richiamato art. 5.

A tal fine l'Associazione:

a) favorisce l'ingresso nell'Associazione di tutti coloro che, per professione o impegno civile, ritengano di poter offrire il proprio contributo scientifico, sociale ed economico per i conseguimento delle finalità di detta Associazione;

b) favorisce l'organizzazione e il finanziamento di studi e ricerche scientifiche nel campo delle malattie renali, anche attraverso l'istituzione di borse di studio;

c) promuove il necessario collegamento tra le varie componenti del mondo socio-sanitario per ottenere, nell'interesse dei nefropatici, conformità di comportamenti ed unità di intenti;

d) raccoglie fondi necessari per conseguire gli scopi associativi e realizzare quanto ritenuto utile al benessere psico-fisico ed al recupero sociale dei pazienti nefropatici; L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, traspar enza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

e) organizza interventi di educazione sanitaria rivolti alla prevenzione primaria e secondaria delle nefropatie;

f) organizza manifestazioni specifiche sia a carattere scientifico che culturale sotto forma di convegni, congressi, conferenze, giornate di studio, seminari, corsi di lezioni d'intesa con le autorità scolastiche.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.l. potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

SOCI - VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività In favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea del soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l' attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, anche altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;

b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8) DIRITTI - DOVERI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo "status" di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio, Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione. Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE SOCIO

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l' osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo e_mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.

b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni all'Assemblea ordinaria, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo "status" di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in Assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in maniera definitiva.

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

> L'Assemblea dei Soci;

> Il Consiglio Direttivo;

> Il Presidente;

> L'Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

> Il Comitato Scientifico;

Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all' art. 30, comma 5, del D.Lgs. n 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.

All'Assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;

c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;

d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari

e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi

g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

h. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;

i. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax . etc.) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti, da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa, il quale nomina a sua volta, tra i soci, un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa espresso riferimento all'art. 21 cod. civ. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto. In seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti. L'Assemblea straordinaria, per deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo, sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati in prima convocazione. In seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti. Per deliberare invece lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dai successivi articoli n. 31 e n. 32 del presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto, salvo quanto disposto dai successivi articoli n. 31 e n. 32 del presente statuto.

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di tre eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi. I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. Il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva Assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, che durano in carica tre anni.

ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo :

a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

C. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

f. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);

g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

h. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

i. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;

j. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 21) PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo, che resta in carica tre anni, compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo e sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 22) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 23) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie. L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli art. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 24) IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da un proprio Presidente, eletto ogni 3 anni dall'Assemblea con mandato rinnovabile, nonchè da altri membri, scelti di volta in volta dallo stesso Presidente del Comitato, in funzione del tema di approfondimento scientifico da promuovere. Il Comitato Scientifico ha il preciso compito di promuovere studi, ricerche, incontri, dibattiti e convegni scientifici. Esso rappresenta l'Associazione in tutti gli incontri scientifici organizzati da altri organismi ai quali l'Associazione ritenga utile partecipare.

ART 25) CONVOCAZIONE DEGLI EX PRESIDENTI

Qualora il Presidente dell'Associazione abbia la necessità di un confronto con gli ex Presidenti dell’Associazione, potrà convocare gli stessi nei modi e nelle forme che riterrà più opportune.

ART. 26) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;

b. eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;

b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;

c. dai contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici

f. dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e lo dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente

g. dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente.

h. dai proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

ART. 27 INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSICURATIVA

Le somme versate perla tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 28) SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l’Associazione tiene i seguenti libri sociali:

> Libro degli associati

> Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

> Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea degli associati

> Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

> Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l’Associazione.

I libri dell’Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 29) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell’anno successivo, e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie. Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 30) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 31) LO SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

ART. 32) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

La conseguente relativa devoluzione del patrimonio deve essere deliberata dall’Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno i % (tre quarti) degli associati. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

Città di Castello, 16 Giugno 2019